DOCUMENTI D'IDENTITA' E PASSAPORTO
CARTA D'IDENTITA'
I cittadini maggiorenni devono presentarsi personalmente allo sportello certificazioni (presso l'ufficio anagrafe in corso Italia, 375) con:
• 3 fotografie recenti formato tessera, senza copricapo ed occhiali da sole;
• documento di identificazione (qualsiasi documento munito di foto rilasciato da un'Amministrazione dello Stato).
Consegnando questi documenti la carta d'identità viene rilasciata direttamente all'interessato, attendendo il tempo necessario alla redazione.
Per l'indicazione dello stato civile (stato libero, coniugata con...) nella carta d'identità l'interessato dovrà sottoscrivere formale richiesta.
Qualora il documento venga richiesto con validità per l'espatrio occorre sottoscrivere, sul modello fornito dall'impiegato allo sportello, la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 lettera b), d), e), g), della Legge 21 novembre 1967, n.1185 ovvero, non possono ottenere il passaporto:
N.B.: ai cittadini stranieri la carta d'identità viene sempre rilasciata con la dicitura: "carta d'identità non valida per l'espatrio".
Rilascio della carta d'identità ai minori
Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "prime disposizioni urgenti per l'economia", ha modificato l'art. 3 del t.u.l.p.s., di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina del documento d'identità per minori.
E' soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.
In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.
Al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. n. 649/1974.
La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Al fine di semplificare l'applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si informano i genitori del minore o chi ne fa le veci, di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).
Il decreto legge in esame prevede l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni. Al riguardo, si richiama il contenuto del d.p.c.m. del 25 marzo 2011, che ha prorogato al 31.12.2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.
Le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
RINNOVO DELLA CARTA D'IDENTITA'
La validità della carta d'identità è di 10 anni dalla data di rilascio. Il rinnovo della carta è possibile nei 180 giorni precedenti la data di scadenza.
Tutte le carte di identità che riportano come data di rilascio 26/06/2003 o una data successiva sono prorogate, per legge, di ulteriori 5 anni previa apposizione del relativo timbro di proroga da parte del Funzionario delegato.
Qualora la carta d'identità, la cui scadenza sia stata prorogata con apposito timbro, venga utilizzata quale documento equipollente al passaporto ai fini dell'espatrio, è opportuno accertarsi, presso la locale Questura, che lo Stato presso cui si intente espatriare riconosca la validità della proroga tramite apposizione del relativo timbro. In alternativa è possibile sostituire la carta d'identità già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio. (Circolare Ministero Interno n. 23/2010)
Nel caso di furto e/o smarrimento occorre presentare 3 foto e la denuncia resa presso le autorità competenti (commissariato di polizia o stazione dei carabinieri).
Costo del servizio: € 5,42
Normativa:
PASSAPORTO
Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Il passaporto viene rilasciato dal Questore della provincia di residenza o di domicilio o di dimora. Come disposto dalla Questura di Ferrara, con la circolare nr. Cat. 22/B Div. P.A.S. del 30/04/2010, tutti i cittadini richiedenti il documento, ad eccezione dei minori di 12 anni, dovranno recarsi in Questura per la rilevazione dell'impronta digitale. Per quanto concerne il ritiro rimangono invariate le facolta' di procedere personalmente, oppure tramite delega ovvero allegando all'istanza apposita busta preindirizzata e preaffrancata con bollo da € 6,90.
Attualmente, in Italia, si rilascia il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina.
Dal 25 novembre 2009 cambiano alcune regole per il passaporto per i minori.
Lo stesso dovrà essere dotato di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore, iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto.
Tutti i cittadini che hanno richiesto il passaporto in data antecedente a quella del 25 novembre 2009 e che hanno richiesto l'iscrizione del figlio minore avranno il documento così come richiesto all'atto della consegna in Questura. Farà fede il timbro con la data di accettazione dell'istanza.