La delibera di Giunta Regionale 1156/2008 ha meglio definito le tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l'esercizio dell' attività sanitaria.
Già l'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e i. al fine di una maggiore tutela della salute pubblica, aveva esteso la necessità di autorizzazione all'esercizio anche ad alcune categorie di studi professionali, tra cui quelli odontoiatrici.
E' infatti necessario specificare che vi sono studi professionali (singoli o associati) non soggetti ad autorizzazione nei quali prevale la componente professionale intellettuale su quella organizzativa, e studi professionali che, per la loro particolare complessità, sono soggetti al rilascio di apposita autorizzazione.
In altri termini, nell'ambulatorio si determina una separazione tra attività professionale espletata nell'ambulatorio, come nelle altre più complesse strutture sanitarie, e gestione dell'impresa. Mentre il titolare di quest'ultima è responsabile della predisposizione e del mantenimento del contesto necessario per l'esercizio dell'attività, l'attività professionale e le relative prestazioni, anche se erogate in nome dell'impresa sanitaria, possono far capo solo a personale munito dei titoli professionali previsti. Sono soggette ad autorizzazione: Devono pertanto presentare apposita documentazione allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale è sito l'immobile adibito all'esercizio. Dovrà inoltre essere in possesso e conservare presso i locali:
Per studio odontoiatrico si intende l'ambiente privato e personale in cui l'odontoiatra esercita la propria libera attività professionale, in forma singola o associata, a favore dei clienti.
Se ha annesso un laboratorio odontotecnico, è necessaria l'autorizzazione della struttura come ambulatorio, fermo restando che il laboratorio non deve essere dotato di accesso indipendente.
Per ambulatorio si intende un presidio sanitario aperto al pubblico (vincolato a giorni e orari di apertura) avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma, in cui sono erogate prestazioni a favore di tutti i pazienti richiedenti caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l'esercizio dell'attività. Esso presenta le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura.
La responsabilità di natura imprenditoriale viene, quindi, ad essere separata rispetto all'attività tecnico-organizzativa, propria del direttore sanitario, ed a quella tecnico-professionale, propria del professionista, con la conseguenza che l'eventuale avvicendamento di tali figure tecniche lascia inalterata nel tempo l'impresa ed eventualmente anche la sua ragione sociale.
- le strutture pubbliche e private ove si effettuano prestazioni o attività sanitarie (compreso lo studio professionale odontoiatrico);
- gli studi professionali medici/sanitari ove si erogano in regime ambulatoriale cure fisiche e prestazioni radioterapiche, prestazioni di chirurgia ambulatoriale, prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano rischi per la sicurezza dei pazienti, prestazioni esclusivamente diagnostiche svolte a favore di soggetti terzi;
La documentazione da presentare comprende:
- modello di domanda (allegato 2bis alla dgr 327/04)
- planimetria dei locali
- relazione sulle procedure di disinfezione
- certificato di laurea, abilitazione professionale, iscrizione all'ordine;
- diplomi professionali di ogni collaboratore;
- certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali;
- in caso di studio associato: statuto