Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell' esercizio o in una supericie aperta al pubblico, all' uopo attrezzati.
L' Emilia Romagna è la prima regione italiana che ha affrontato la riforma dei pubblici esercizi approvando una nuova normativa ("disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"), che sottrae la Regione alla diretta applicazione della legge n. 287 del 1991.
La nuova normativa che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) introduce delle novità importanti:
1) eliminazione del contingentamento delle licenze;
2) introduzione di un'unica tipologia di esercizio, al posto delle quattro finora previste dalla normativa nazionale, subordinata solo alle prescrizioni igienico-sanitarie;
3) abolizione dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC) ;
4) semplificazione del processo di programmazione del settore in capo ai Comuni.
Alla Regione spetta il compito di fissare le direttive regionali, entro un anno dall'entrata in vigore della legge; ai Comuni è demandata la competenza sulla programmazione delle attività, secondo le varie necessità e caratteristiche territoriali. Ai comuni spetta anche il compito di stabilire le condizioni per le attività stagionali e l'indicazione delle fasce orarie di apertura e di chiusura.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Per somministrazione si intende "la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine" (art. 2, comma 2).
La legge in esame disciplina anche la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolti in locali non aperti al pubblico (art. 2, comma 3).
ATTIVITA' ESCLUSE DALLA LEGGE REGIONALE
Rimangono escluse da questa legge:
· le attività di agriturismo e di turismo rurale;
· le attività di somministrazione rese alle persone alloggiate nelle strutture ricettive, ai loro ospiti e a coloro che sono ospiti in occasioni di
manifestazioni e convegni organizzati;
· le attività dei circoli privati (cfr. d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235);
· le attività di bed & breakfats (art. 2, comma 4).
REQUISITI PROFSSIONALI
I requisiti professionali necessari per poter esercitare l'attività sono:
1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla
regione emilia-romagna o da un'altra regione o dalle province autonome di trento e bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all' INPS;
3) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.
AUTORIZZAZIONE COMUNALE
L' apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio (art. 8).
Le autorizzazioni sono a tempo indeterminato (art. 14).
Entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il titolare, per esercitare l'attività deve porsi in regola con le vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienic?-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizio aperto al pubblico, di sorvegliabilità.
Ne consegue che non è necessario avere già la disponibilità dei locali per diventare titolari dell'autorizzazione.
Sono ammesse anche autorizzazioni temporanee - per non più di trenta giorni - da rilasciarsi in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, purchè il richiedente sia in possesso dei prescritti requisiti.
In base alla nuova legge, non devono richiedere autorizzazione:
- ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed altre similari strutture di accoglienza o sostegno (art. 9).
Devono comunque essere rispettati gli adempimenti igienico-sanitari.
L' installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta ad autorizzazione comunale. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche (art. 11).
ORARI DEGLI ESERCIZI
Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal comune (art. 16).
PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Dal 10 agosto 2003 la legge n. 287/1991 è pertanto sostituita dalla legge regionale 26 luglio 2003 n. 14 "disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
La giunta regionale ha fissato con delibera n. 2209 del 10 novembre 2004 le direttive generali sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In data 13 Luglio 2007 con delibera di Consiglio comunale nr. 30 sono stati approvati gli indirizzi ai fini della definizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Visiona il documento programmatorio comunale ed il relativo regolamento