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Comune di Mirabello

 

I pubblici spettacoli sono interessati da una normativa generale e da varie normative speciali ( come nel caso dei cinema ).
Gli adempimenti qui descritti, perciò, risulteranno del tutto esaustivi per le tipologie di spettacoli per le quali non esistano disposizioni più specifiche e altrimenti andranno integrati con quelli previsti da tali disposizioni.

REQUISITI

con riferimento al richiedente

- il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non deve essere soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l'art 11 r.d. n. 733/1931)
- il richiedente, inoltre, deve avere titolo di disponibilità del locale (proprietà, affitto, uso, ecc.)

con riferimento al locale

- il locale utilizzato per l'esercizio di pubblico spettacolo deve possedere tutti i requisiti di sicurezza (staticità, antincendio, ecc.) stabiliti dalle normative specifiche.


MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di autorizzazione e licenze con riferimento agli impianti e allo svolgimento delle attività relative ai pubblici spettacoli devono essere presentate al Comune, possibilmente utilizzando la modulistica all' uopo predisposta. 


La domanda per lo svolgimento di spettacolo temporaneo, completa di tutte le documentazioni prescritte, deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione o nel termine fissato dallo specifico regolamento comunale.


DESCRIZIONE ITER

Procedure sull'impianto destinato a pubblici spettacoli

Le procedure in esame sono finalizzate a verificare che negli impianti in cui svolgere pubblici spettacoli venga garantita:

- la solidità e la sicurezza dell'edificio;
- l'esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendi.
Dette procedure si articolano come segue (art. 80 r.d. n. 733/1931; artt. 141 ss. r.d. n. 635/1940):
- parere per la realizzazione dell'impianto, o per modifiche sostanziali dello stesso (cd. "fattibilità"): questo adempimento, strettamente intrecciato con il profilo edilizio, nell'ambito del procedimento del suap, si colloca tra gli atti istruttori preparatori all'autorizzazione unica;
- sopralluogo per l'esercizio dell'impianto (cd. "agibilità"): questo adempimento, a sua volta interconnesso con il profilo edilizio, nell'ambito del procedimento del suap inerisce alla fase del collaudo.

Per un'elencazione di massima delle tipologie di impianto riconducibili all'ambito qui considerato si può attingere alla normativa in materia di prevenzione incendi, che individua le seguenti figure (cfr. spec. art. 1 d.m. 19.8.1996):

- teatri;
- cinema;
- cinema-teatri;
- auditori;
- sale convegno;
- sale da ballo;
- discoteche;
- teatri tenda;
- circhi;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
- parchi di divertimento;
- locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie;
 - aree degli esercizi pubblici attrezzate per accogliere spettacoli;
- luoghi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Procedure sullo svolgimento di pubblici spettacoli

I due ambiti di seguito indicati sono formalmente distinti, ma nella prassi è frequente che vengano fatti oggetto di una sola autorizzazione contestuale:

a) licenza per l'esercente (art. 69 r.d. n. 733/1931): deve essere richiesta da chi intenda esercitare in modo imprenditoriale, ancorché semmai per un tempo limitato, un'attività di pubblico spettacolo; comporta l'accertamento che il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non sia soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l'art 11 r.d. n. 733/1931);

b) licenza per l'attività (art. 68 r.d. n. 733/1931). qui occorre distinguere varie ipotesi:

- spettacoli in luogo "pubblico". Per luoghi pubblici si intendono vie, piazze, parchi, ecc., appartenenti al demanio pubblico. Per essi la licenza è sempre necessaria;
- spettacoli in luogo "privato aperto al pubblico". Il riferimento è ai luoghi di proprietà privata cui può avere accesso chiunque, con o senza pagamento di un biglietto (es. bar, discoteca, cinema, teatro). La licenza è necessaria per gli eventi organizzati nell'esercizio di attività imprenditoriali (ad esclusione cioè di quelli dovuti al fine di un comune divertimento o passatempo);
- spettacoli in luogo "privato esposto al pubblico". Si tratta di luoghi privati nei quali l'accesso è consentito non a tutti ma ad soltanto ad un novero di persone determinate o determinabili, e tuttavia vi è una visibilità delle iniziative da parte di chiunque. E' tipicamente il caso dei circoli, cui possono accedere soltanto gli iscritti, e le cui attività sono conoscibili anche per i non iscritti. In questi casi non risulta necessario il possesso della licenza, a meno che il circolo eserciti di fatto un'attività imprenditoriale, e l'iscrizione avvenga non previa deliberazione sull'ammissibilità del richiedente alla luce dello statuto, ma a semplice domanda da parte di chiunque;
- spettacoli in luogo "privato". Il riferimento è ai luoghi di proprietà privata e non esposti al pubblico (es. abitazioni, iniziative ad inviti). la licenza non è necessaria, sempre che la forma privata in realtà non sia meramente fittizia.

 

L'autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande abilita di per sé, ossia senza la necessità degli adempimenti di cui sopra, allo svolgimento delle seguenti attività accessorie (cfr. art. 12 l.r. n. 14/2003):
- installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempre che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. 

E' comunque fatto salvo il rispetto delle varie discipline settoriali, a partire da quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Riguardo, poi, alle competenze:

1. competenze per le procedure sugli impianti destinati a pubblici spettacoli: ferma restando la competenza del Comune in tema di autorizzazione unica e di collaudo, le valutazioni tanto sulla "fattibilità" quanto sulla "agibilità" competono ad appositi organismi, nei termini che seguono:
- commissione di vigilanza comunale (i cui componenti sono nominati da parte del Sindaco): è la struttura competente in via ordinaria;
- commissione di vigilanza provinciale (i cui componenti sono nominati dal Prefetto): oltre che per i casi in cui manchi quello comunale, l'organo provinciale è competente per alcune tipologie di impianti di particolare rilevanza.
In parziale deroga a quanto sopra, per gli impianti con capienza fino a 200 persone il sopralluogo della commissione ai fini della agibilità è sostituito dalla relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, geometra,perito industriale, purché debitamente iscritti al rispettivo albo).

2. competenze per le procedure sullo svolgimento di pubblici spettacoli: il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra spetta al Comune 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI