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Comune di Mirabello

I giochi leciti sono disciplinati dagli articoli 86 e 110 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 ( T.U.L.P.S. )

 

CHE COSA SONO I GIOCHI LECITI?

Sono tutti quei giochi ( biliardi, carte, dama, scacchi, freccette, giochi di società... ) e quelle apparecchiature ( flippers, calciobalilla, videogiochi...) che vengono utilizzati per divertimento od intrattenimento, sia singolo che collettivo, in appositi locali pubblici ( sale da gioco, pubblici esercizi di somministrazione, locali aperti al pubblico ).

 

QUANDO QUESTI GIOCHI SI DEFINISCONO LECITI?

Quando l' aspetto dell' abilità e del trattenimento sono nettamente preponderanti rispetto all' elemento aleatorio ed erogano premi di modico valore.

In questo settore ricadono anche quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari ( caramelle, dolciumi, chewingum ) o di piccola oggettistica ( palline, figurine, pupazzetti od altro ) con annesso gioco di abilità o di trattenimento.

 

Con l' emanazione della Legge Finanziaria 2001 ( Legge n. 238/2000 ) è iniziato l' intervento dello stato al fine di ridisciplinare il settore; intervento che è poi proseguito con le Leggi Finanziarie 2006 e 2007, che hanno rivisto il dispositivo degli articoli 86 e 110 del TULPS e con un decreto di natura tecnica del gennaio 2007 che ha adeguato il numero di apparecchi installabili per diverse tipologia di attività ( a seconda del locale dove vengono installati ).

 

DOVE SI POSSONO INSTALLARE I GIOCHI SENZA CHE OCCORRA UNA LICENZA?

L' attività del gioco lecito e l' installazione degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici può essere svolta senza aver bisogno di un' apposita licenza:

  •      in tutti i pubblici esercizi di cui all' art. 86 del TULPS, compresi quelli per la somministrazione di alimenti e bevande ( sale da gioco, bar, ristoranti, circoli privati autorizzati alla somministrazione ma solamente nei locali dove detta attività avviene, stabilimenti balneari, strutture ricettive )
  •      in tutti i pubblici esercizi di cui all' articolo 88 del TULPS ( raccolta scommesse in appositi locali, sale corse, tabaccherie che svolgono la funzione di ricevitorie del lotto od altri giochi analoghi ).

 

DOVE INVECE OCCORRE LA LICENZA ?

l' apposita licenza di cui all' articolo 86 comma 3 del TULPS è invece sempre preventivamente necessaria per:

  •     esercitare l' attività di produzione ed importazione degli apparecchi
  •     esercitare l' attività di distribuzione degli stessi e di gestione sia diretta sia indiretta
  •    per l' installazione in esercizi commerciali ( negozi di ogni tipo e genere ), presso le sedi di circoli privati, enti, associazioni di qualunque specie, in aree parte al pubblico quali i locali di spettacolo ed intrattenimento oppure le gallerie dei centri commerciali o gli atri delle stazioni
  •      per l' utilizzo da parte delle attività di spettacolo viaggiante.

 

CHI RILASCIA LA LICENZA ?

La licenza è un atto di polizia. La competenza per il rilascio è in capo al comune ove ha sede la ditta distributrice oppure ove si trovano i locali in cui verranno installati gli apparecchi.

 

Il comune può stabilire l' iter autorizzativo assoggettandolo alle procedure di cui all' art. 19 ( d.i.a. differita 30 giorni ) oppure alle procedure di cui all' art. 20 della legge n. 241/1990 ( domanda/autorizzazione ) se risulta più opportuno o conveniente per la struttura comunale competente.

 

E' comunque sempre vincolante la verifica, in capo al richiedente, del possesso del nulla osta per la distribuzione degli apparecchi, del nulla osta per la messa in esercizio e della scheda esplicativa, che vengono rilasciati dall' amministrazione autonoma dei monopoli di stato ( A.A.M.S.) e che devono sempre accompagnare il singolo apparecchio.

 

TIPOLOGIE DI APPARECCHI

Gli apparecchi si distinguono in diverse categorie:

 

1. quelli che vengono azionati con l' introduzione di una moneta metallica di valore non superiore ad 1 euro o con appositi strumenti di pagamento elettronico ( chiavi o tessere prepagate ) e presentano contemporaneamente elementi di abilità ed aleatorietà. in caso di vincita i premi ( in moneta metallica ) vengono distribuiti immediatamente al termine della giocata e non devono essere superiori a 100 euro. gli apparecchi devono essere collegati alla rete telematica dell' A.A.M.S. [ art. 110 comma 6 lett. a TULPS]

2. quelli che fanno parte di una rete telematica collegata ad un sistema di elaborazione centrale delle giocate ( ossia apparecchi remoti che fanno capo ad un elaboratore centrale che gestisce globalmente tutte le giocate effettuate in tutta la nazione ) [ art. 110 comma 6 lett. b del TULPS]

3. quelli elettromeccanici privi di monitor ove emerge solo l' abilità fisica, mentale o strategica del giocatore. Il costo della partita non è superiore ad 1 euro. In caso di vincita vengono distribuiti immediatamente piccoli premi di valore esiguo ( il loro valore non deve cioè essere superiore a 20 volte il costo della partita ) : i premi non sono convertibili in denaro. [ art. 110 comma 7 lett. a del TULPS]

4. quelli funzionanti sulla sola abilità fisica, mentale e strategica. Non distribuiscono nessun tipo di premio e la durata del gioco dipende esclusivamente dall' abilità del giocatore. Funzionano con una moneta da 50 centesimi di euro. [ art. 110 comma 7 lett. c del TULPS]

 

Tutti gli apparecchi che non rientrano in nessuna delle fattispecie sopra indicate sono da considerarsi illegittimi ( e se dal loro funzionamento dovesse emergere la saliente caratteristica della vincita puramente aleatoria, indipendentemente dal premio posto in palio, siamo di fronte ad un gioco d' azzardo ! ).

 

QUANTI APPARECCHI SI POSSONO INSTALLARE ?

Con proprio decreto 27 ottobre 2003, integrato dal decreto 18 gennaio 2007, il Direttore Generale della A.A.M.S. ha determinato il numero massimo degli apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 del TULPS( vedi più sopra ai punti 1 e 2 ).

 

•-         bar e simili, circoli privati di somministrazione, esercizi commerciali, sedi di organizzazioni, associazioni ed enti, aree aperte al pubblico: 1 apparecchio ogni 15 mq. della superficie di somministrazione . Numero massimo di apparecchi: 4. Questi apparecchi non possono essere contigui a quelli di altre tipologie.

•-         ristorazione e simili, circoli privati ove avviene la ristorazione: 1 apparecchio ogni 30 mq. della superficie di somministrazione . Numero massimo di apparecchi: 4. Questi apparecchi non possono essere contigui a quelli di altre tipologie.

•-         stabilimenti balneari: 1 apparecchio ogni 1.000 mq. della superficie di concessione demaniale. Numero massimo di apparecchi: 4. questi apparecchi non possono essere contigui a quelli di altre tipologie.

•-         strutture ricettive: 1 apparecchio ogni 20 camere. Numero massimo di apparecchi: 6. Obbligo di collocazione in apposite aree.

•-         sale da gioco: 1 apparecchio, sia del comma 6 che del comma 7, ogni 5 mq. dell' area adibita al gioco con obbligo di non superare il doppio degli apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse ivi installati.

•-         agenzie di raccolta delle scommesse autorizzate ai sensi dell' art. 88 del TULPS: 1 apparecchio, sia del comma 6 che del comma 7, ogni 5 mq. dell' area aperta al pubblico. Numero massimo di apparecchi: 24

•-         sale destinate al gioco ( tipo sale bingo ): 1 apparecchio, sia del comma 6 che del comma 7, ogni 20 mq. dell' area aperta al pubblico. Numero massimo di apparecchi : 75.

 

DOVE NON SI POSSONO INSTALLARE ?

Negli esercizi pubblici allocati all' interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, nelle pertinenze di luoghi di culto, nonché all' esterno dei locali autorizzati, vige il divieto di installazione.

 

CHI PUO' GIOCARE ?

Divieto importantissimo è quello dell' utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 art. 110 da parte di soggetti minorenni.

 

L' ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE 

E' una nuova tipologia di attività sottoposta a regime autorizzatorio.

Il rilascio dell' autorizzazione è a carico del Comune previa valutazione dei requisiti morali del richiedente e strutturali dei locali che verranno utilizzati come sede e/o deposito.

Qualora vi siano depositi, magazzini o locali di lavorazione/riparazione vi è un' interconnessione con i procedimenti relativi all' inizio di attività produttive ( S.U.A.P. ).

 

SALE PUBBLICHE DA GIOCO ( o sale giochi )

Per sale pubbliche da gioco ( o sale giochi ) si intendono i locali ove si svolgono giochi leciti anche mediante installazione di appositi apparecchi di divertimento ed intrattenimento. Di conseguenza essi non sono da considerarsi locali di intrattenimento ma pubblici esercizi ricadenti nella sfera di competenza dell' art. 86 del TULPS.

La competenza del rilascio della licenza è a carico del Comune previo rispetto delle disposizioni sull' eventuale procedimento disciplinato ai sensi degli articoli 19 o 20 della legge n. 241/1990.

La scelta di un procedimento piuttosto che di un altro è esclusivamente a carico del Comune, previa valutazione relativa all' economicità, efficienza e trasparenza dell' azione amministrativa.

Il Comune con proprio regolamento può anche determinare le caratteristiche strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza delle sale da gioco ( superfici minime, servizi igienico in numero adeguato per gli avventori ed il personale, presenza di impianti di ricambio dell' aria, strutture tecnologiche particolari per il contenimento del rumore, dispositivi ed uscite di sicurezza, orari di servizio con particolare riguardo alle categorie ed alle fasce protette come per esempio durante l' orario delle lezioni scolastiche, distanze minime da particolari edifici quali istituti scolastici, luoghi di culto religioso, luoghi di ricovero ) nonché i criteri di sorvegliabilità in attuazione all' art. 153 del regolamento t.u.l.p.s.

 

OBBLIGHI NELL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

Ogni apparecchio deve essere in possesso del nulla osta per la distribuzione e del nulla osta per la messa in esercizio che vengono rilasciati dall' A.A.M.S. previa verifica tecnica.

Gli apparecchi devono avere esposto su di un lato, visibile dal pubblico, copia dei 2 nulla osta.

 

Devono essere date al pubblico anche le seguenti informazioni ( mediante videata oppure con cartello ): il costo della partita, le regole del gioco, l' età minima del giocatore ammesso.

 

In qualsiasi tipologia di locale ove sono installati gli apparecchi deve essere esposta la tabella dei giochi proibiti emanata dal Questore e vidimata dal Sindaco, in modo ben visibile.

Detta tabella può essere integrata con le disposizioni di carattere locale, determinate dal Sindaco, quali:

•-         altri giochi non ammessi

•-         divieto allargato ai minorenni anche per i videogiochi di cui all' art. 110 comma 7

•-         disciplina degli orari di funzionamento, determinata dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50 del d. lgs. 267/2000.

 

I CONTROLLI 

I controlli sulle aperture delle sale giochi, sale da biliardo, sull' installazione delle apparecchiature e sul corretto esercizio delle stesse possono essere effettuati da tutti gli organi di polizia amministrativa statale e locale, nonché da coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

Anche i controlli relativi al rispetto delle disposizioni di cui all' art. 86 del tulps per la detenzione dei videogiochi possono essere effettuati da tutti gli organi di polizia amministrativa e giudiziaria.