Il " commercio " si distingue dall' " industria " , quest' ultima intesa come attività rivolta alla produzione ( e non allo scambio ) di beni.
Nell' ambito del commercio bisogna operare una distinzione tra commercio al dettaglio o al minuto ( merci vendute direttamente al consumatore finale ) e commercio all' ingrosso ( merci rivendute in grandi quantità da commercianti ad altri commercianti, o ad utilizzatori professionali; tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione ).
Il commercio al minuto o al dettaglio, infine, in relazione alle modalità con le quali si esercita l' intermediazione, si distingue in commercio in sede fissa e su aree pubbliche ( ambulante ).
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ( c.d. Decreto Bersani )
Viene previsto un triplice regime autorizzatorio, a seconda della dimensione ( piccola, media, grande ) dell' esercizio commerciale:
I pacchetti sulle liberalizzazioni
Legge 4 agosto 2006, n. 248
Le principali misure attengono ai seguenti profili:
a) Alimentari: viene liberalizzata la produzione del pane; sono aboliti i limiti quantitativi alla produzione ed al numero dei panifici in ciascun Comune ed è sufficiente una dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio
b) Assicurazioni: viene abolita la vendita in esclusiva delle polizze assicurative, con possibilità di agenti plurimandatari
c) Banche: viene introdotto l' obbligo per la banca di comunicare al cliente per iscritto le varizioni al contratto del conto corrente con possibilità per il correntista di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura
d) Commercio e concorrenza: vengono eliminati limiti e prescrizioni esistenti in relazione all' esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, quali la necessità di iscrizioni e registri, limiti di distanze e quantitativi, programmazione commerciale delle medie e grandi strutture di vendita, limiti alle vendite promozionali; viene introdotta la possibilità di consumare sul posto i prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato
e) Farmaci: viene liberalizzata l' attività di vendita dei cd. farmaci da banco non soggetti a prescrizione medica nei supermercati e negli esercizi commerciali, con il vincolo della presenza di un laureato in farmacia
f) Passaggi di proprietà dei beni mobili registrati: viene abolito l' obbligo dell' atto notarile nel caso di passaggio di proprietà dei beni mobili registrati e rimorchi
g) Professionisti: viene abolita la tariffa minima per i professionisti; i professionisti - con alcune eccezioni - potranno pubblicizzate la propria attività
h) Pubblici esercizi: vengono abolite le commissioni comunali e provinciali per il rilascio della licenza necessaria all' apertura di un esercizio pubblico
i) Taxi: viene prevista un' articolata disciplina per il potenziamento del servizio di taxi.
Legge 2 aprile 2007, n. 40
In sintesi, gli interventi:
a) abolizione dei costi fissi di ricarica della telefonia mobile e libertà di recesso dal contratto per la telefonia fissa
b) informazione trasparente sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale
c) trasparenza delle tariffe aeree: si dovranno indicare spese, tasse e oneri aggiuntivi
d) maggiore visibilità , leggibilità e chiarezza sulla data di scadenza dei prodotti alimentari
e) misure per la concorrenza e la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
f) divieto di clausole penali sull' estinzione anticipata dei mutui immobiliari e semplificazione nel procedimento di cancellazione dell' ipoteca
g) comunicazione unica per la nascita dell' impresa; si potrà avviare un' attività in un giorno
h) liberalizzazione di alcune attività economiche ( ad es. acconciatore, estetista, impresa di pulizia e disinfezione, facchinaggio, guida ed accompagnatore turistico, autoscuola, consulente del lavoro, trasporto di linea ). [ In particolare per le attività di acconciatore e di estetista, il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 dispone che esse sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune territorialmente competente e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività e al rispetto dell' obbligo di chiusura infrasettimanale. ]
Legge 6 agosto 2008 n. 133
GLOSSARIO
- commercio all' ingrosso: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all' ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione
- commercio al dettaglio: attiità svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa e mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale
- superficie di vendita di un esercizio commerciale: l' area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi
- esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
- medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
- grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente
- centro commerciale: si intende una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del " Decreto Bersani " per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
- forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a coloro che hanno titolo per accedervi 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
A CHI NON SI APPLICA IL DECRETO BERSANI
a) ai farmcisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l' impianto e l' esercizio ai sensi della L. 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, della L. 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla L. 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive modificazioni e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958 n. 1074 e successive modificazioni
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967 n. 622 e successive modificazioni
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all' articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbario 1963 n. 59 e successive modificazioni ( il D. Lgs. n. 228/2001 stabilisce che è imprenditore agricolo " chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento di animali e attività connesse " e che " si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per l' esercizio delle attività di cui all' art 2135 del codice civile [...] prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico ". All' art. 4 il D. Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende e che alla vendita diretta disciplinata dal predetto decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D. Lgs. 114/1998; tuttavia " qualora l' ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell' anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998 " )
e) alle vendite di carburanti nonchè degli oli minerali di cui all' articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934 n. 1303 e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all' articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745 e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32
f) agli artigiani iscritti nell' albo di cui all' articolo 5, primo comma, delle legge 8 agosto 1985 n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria , ovvero per la fornitura al committente di beni accessori all' esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonchè ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodottti ittici provenienti esclusivamente dall' esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell' esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d' arte, nonchè quelle dell' ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell' articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni
l) all' attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l' oggetto della loro attività
Secondo la Circolare del Ministero dell' Industria , del Commercio e dell' Artigianato del 18 gennaio 1999 n. 3459/C la disciplina di cui al D. Lgs. 114/1998 non è applicabile all' attività di vendita al pubblico nei locali di produzione o in quelli adiacenti delle merci da essi prodottte in quanto in tal caso non si concreta la fattispecie di commercio al dettaglio così come definita dallo stesso decreto.
La suddetta circolare assimila la suddetta attività a quella esercitata dagli artigiani << nei locali di produzione o nei locali ad essi adiacenti dei beni di produzione propria >> rispetto alla quale viene esclusa l' assoggettabilità alle disposizioni contenute nella norma di disciplina della materia commercile.
Con successiva circolare del 28 maggio 1999 n. 3467/C si è precisato che << affinchè non ci sia attività professionalmente definibile come commercio, è necessario che la vendita dei prodotti da parte degli industriali avvenga in locali adiacenti il complesso produttivo, come peraltro previsto in passato >>.
TABELLE MERCEOLOGICHE
Le previgenti tabelle merceologiche sono state sostituite da 2 soli settori merceologici : alimentare e non alimentare.
REQUISITI MORALI
Non possono esercitare l' attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata , in concreto, una pena superiore al minimo edittale
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all' inizio dell' esercizio dell' attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale , o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza
REQUISITI PROFESSIONALI
Vengono richiesti per l' esercizio, in qualunque forma, di un' attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l' apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all' informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell' ultimo quinquennio, l' attività di vendita all' ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell' ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l' attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all' amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell' imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall' iscrizione all' INPS
c) essere stato iscritto nell' ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a) b) c) dell' articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 373.
ESERCIZIO DI VICINATO: APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE
Sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
In tale comunicazione il soggetto dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico - sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle destinazioni d' uso; c) il settore o i settori merceologici, l' ubicazione e la superficie di vendita dell' esercizio; d) l' esito dell' eventuale valutazione in caso di applicazione della norma di cui all' articolo 10, comma 1, lettera c). Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all' art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
MEDIA STRUTTURA: APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE
L' apertura, il trasferimento di sede e l' ampliamento della superficie fino ai limiti consentiti di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all' articolo 6, comma 1. Nella domanda l' interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5; b) il settore o i settori merceologici, l' ubicazione e la superficie di vendita dell' esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all' articolo 10, commi 2 e 3, del decreto.
Il Comune sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all' articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.
GRANDE STRUTTURA: APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE
Sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Nella domanda l' interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5; b) il settore o i settori merceologici, l' ubicazione e la superficie di vendita dell' esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all' artocolo 10, commi 2 e 3 , del decreto.
La domanda di rilascio dell' autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell' insediamento ai criteri di programmazione di cui all' articolo 6. Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. Alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d' utenza dell' insediamento interessato. Ove il bacino d' utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza di servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell' autorizzazione.
CENTRO COMMERCIALE
La circolare del Ministero dell' Industria, Commercio ed Artigianato n. 3467/c del 28 maggio 1999 chiarisce che il centro commerciale non è di per sè identificabile con una media o grande struttura di vendita, ma che lo stesso può essere caratterizzato dalla presenza di soli esercizi di vicinato, ovvero da esercizi di vicinato e una o più medie e grandi strutture, nonchè da sole medie e grandi strutture di vendita. La specificità del centro commerciale si individua nella presenza di più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi gestiti unitariamente. La circolare ritiene, inoltre, che tale esercizio commerciale va assoggettato alla disciplina prevista rispettivamente per la media o la grande struttura di vendita a seconda della superficie complessiva del centro, intesa come somma delle superfici degli esercizi che lo compongono.
ESERCIZIO DI VICINATO, MEDIA E GRANDE STRUTTURA: SUBINGRESSO E CESSAZIONE
In tali casi è previsto un obbligo di comunicazione al comune competente per territorio ( si rinvia ai commi 1 e 2 dell' art. 7 in relazione alle modalità per l' effettuazione dell' adempimento ).
Il Ministero dell' Industria, Commercio ed Artigianato ha chiarito nella circolare del 28 maggio 1999, n. 3467/C che il subingresso, per atto tra vivi che mortis causa, non comportando modificazioni dell' azienda commerciale ma esclusivamente una modificazione soggettiva del titolare, non può essere equiparato ad una nuova apertura: si ritene pertanto applicabile a tale fattispecie l' onere della comunicazione al Comune senza necessità dell' attesa dei trenta giorni, dovendosi interpretare il rinvio all' art. 7 comma 2 esclusivamente come riferimento al possesso dei requisiti morali.
Sempre la predetta circolare ha stabilito che in caso di subingresso mortis causa in un' attività avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, qualora il subentrante non sia in possesso del requisito professionale è tenuto ad acquisirlo entro sei mesi dall' apertura della successione: gli eredi in questione sono comunque tenuti all' immediata comunicazione, riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale solo a seguito della sua acquisizione.
FORME SPECIALI DI VENDITA
Spacci interni
La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici e pivati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. L' attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all' articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spazio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l' ubicazione e la superficie di vendita.
Apparecchi automatici
La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio. L' attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all' articolo 5, il settore merceologico e l' ubicazione, nonchè, se l' apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l' osservanza delle norme sull' occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici efettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l' apertura di un esercizio di vendita.
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l' esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L' attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l' invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all' articolo 5 e il settore merceologico.
Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l' emittente trelevisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell' attività è in possesso dei requisiti prescritti dal decreto per l' esercizio della vendita al dettaglio. Le operazioni di vendita all' asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall' articolo 115 del TULPS.
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domiclio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l' esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L' attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all' articolo 5 e il settore merceologico.
Il soggetto che intende avvalersi per l' esercizio dell' attività di incaricati, ne comunica l' elenco all' autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell' attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5, comma 2.
L' impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell' incaricato, l' indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell' attività dell' impresa, nonchè il nome del responsabile dell' impresa stessa e la firma di quest' ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l' imprenditore che effettua personalmente le operazioni.
Propaganda a fini commerciali
L' esibizione o illustrazione di cataloghi e l' effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento.
Commercio elettronico
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l' esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L' attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione