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Comune di Mirabello

Per circoli privati si intendono quelle persone giuridiche private, che normalmente assumono la forma dell' associazione con finalità prevalentemente assistenziali, culturali, ludico o ricreative. Sono quindi caratterizzate da un insieme di persone che perseguono tali fini sottoscrivendo un atto costitutivo ed elaborando uno statuto.

All' interno dei circoli privati possono accedere solo i soci per svolgere liberamente tutte le attività necessarie per il perseguimento dei fini statutari. Non occorre pertanto alcuna autorizzazione per la gestione di palestre, sale da ballo o spettacoli teatrali, mentre essa è necessaria per la vendita di prodotti ai soci, la somministrazione di alimenti e  bevande e l' installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità.

 

VENDITA DI BENI NEI CIRCOLI PRIVATI

Il Decreto legislativo n. 114/1998 , art. 16, comma 1, prevede una forma speciale di vendita al dettaglio, quella degli spacci interni, dove " la vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via ".

Si tratta di un' attività che prevede la possibilità di vendita di prodotti esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo, quindi si deve svolgere in locali non aperti al pubblico ed ai quali non si possa accedere dalla pubblica via.

La comunicazione deve contenere tutti i requisiti previsti dalla legge per l' accesso all' attività:

- il tipo di settore merceologico cui si riferisca l' esercizio: alimentare o non alimentare

- il possesso dei requisiti morali previsti dal comma 2, dell' art. 5 del D. Lgvo 114/98

- il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dal comma 5, art. 5 del D. Lgvo 114/98; in caso di società il possesso di questi requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all' attività commerciale

- il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali

- l' ubicazione e la superficie di vendita

L' attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell' ufficio comunale competente della comunicazione. Si prevede pertanto una denuncia di inizio attività ad efficacia differita.

 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI PRIVATI

Secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell' Interno ( D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 ) i locali dei circoli privati o degli enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all' interno della struttura adibita a sede del circolo o dell' ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All' esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di soministrazione esercitate all' interno.

L' ultima norma emanata in materia è il D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 che ha introdotto una semplificazione del procedimento amministrativo per il rilascio dell' autorizzazione.

Nel regolamento del 2001 si distitngue tra associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell' Interno, ed associazioni e circoli non aderenti a tali enti od organizzazioni.

Le associazioni o circoli che aderiscono a questi enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove svolgono le attività istituzionali, debbono presentare una denuncia di inizio attività al comune in cui voglio esercitare l' attività.

Nella denuncia il legale rappresentante deve indicare: l' ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; il tipo di attività di somministrazione; l' ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; che l' associazione si trova nelle condizioni previste dall' articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del T.U. delle imposte sui redditi; che il locale ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell' Interno con il D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 e in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. Alla denuncia è allegata copia semplice dell' atto costitutivo o dello statuto.

 

Le associazioni ed i circoli non aderenti agli enti od organizzazioni riconosciuti dal Ministero, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove svolgono le attività istituzionali, devono presentare una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell' art. 3 della legge 287/1991, al Comune nel cui territorio vogliono esercitare l' attività. Nella domanda il legale rappresentante deve indicare: il tipo di attività di somministrazione, l' ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione, che l' associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, che il locale , ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell' Interno con il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 ed in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. Alla domanda è allegata copia semplice dell' atto costitutivo o dello statuto.

 

Inoltre, l' art. 4 del D.P.R. 235/2001, dispone che i provvedimenti amministrativi che consentono l' esercizio di somministrazione di bevande alcoliche nei circoli privati valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell' articolo 86 del TUPLS. ( art. 86 comma 2 TULPS " La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci ".

 

SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI NEI CIRCOLI PRIVATI

" Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. E invero, la possibilità di immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l' obbligo di munirsi della prescritta licenza. Ne consegue che l' attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge " ( Cass. Civ. Sez. I sent. 3314/1997 ).

Questa massima giurisprudenziale sintetizza con efficacia la problematica relativa allo svolgimento degli spettacoli all' interno dei circoli privati. Finchè queste manifestazioni avvengono al' interno dei locali e sono destinate ai soli soci in coerenza con il fine istituzionale del circolo, l' attività si può definire legittima e non configurabile come pubblico spettacolo. Qualora si accertasse l' adozione di espedienti per associare il soggetto che si presenta a comprare il biglietto dello spettacolo o comunque si verificasse che la finalità perseguita è l' esercizio di un' attività imprenditoriale per fini di lucro, è inevitabile l' applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina relativa ai pubblici spettacoli.

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ORARI

Riguardo agli orari l' art. 8 della legge 287/1991 prevede che nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circocli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell' Interno e nei luoghi dove l' attività di somministrazione è esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti di amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le limitazioni orarie previste dalla disciplina ordinaria.