ACCONCIATORI
La legge n. 174 del 17/08/2005 definisce la nuova "disciplina dell'attività di acconciatore". Il D.L. 7/2007 art. 10 comma 2 ha stabilito che le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963,n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico - sanitari. La documentazione da presentare comprende: Se lo scarico dei reflui è sprovvisto di autorizzazione o necessita di modifiche: Dovrà inoltre essere in possesso di:
Pertanto, dalle attività di "parrucchieri per uomo e per donna" e "barbiere" si passa alla figura dell'"acconciatore" che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui alla legge n. 174/05.
Per svolgere l'attività di acconciatore è necessaria la presentazione di apposita documentazione allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale è sito l'immobile adibito all'esercizio.
- denuncia inizio attività di acconciatore
- richiesta di parere igienico sanitario per i locali (e relativi allegati)
- domanda di autorizzazione unica
- richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui (e relativi allegati)
(in caso di semplice voltura di autorizzazione esistente non deve essere presentato il modello di domanda unica)
- certificazione di qualifica professionale per l'attività di acconciatore;
- certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali ad uso artigianato di servizio (salvo se esercitato nei locali della propria abitazione e presso il cliente)
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ESTETISTI E MESTIERI AFFINI
Ai sensi della legge 1/1990, art. 1 l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli in estetismi presenti.
Il decreto legge n. 7/2007, art. 10 comma 2, ha stabilito che le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963,n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Per svolgere l'attività di estetista è quindi necessaria la presentazione di apposita documentazione allo sportello unico per le attività produttive del Comune nel quale è sito l'immobile adibito all'esercizio.
Se lo scarico dei reflui è sprovvisto di autorizzazione o necessita di modifiche: Dovrà inoltre essere in possesso di:
TATUAGGI E PIERCING "Piercing" , dall'inglese "forare", è la tecnica con cui vengono applicati anelli metallici o altri oggetti in varie zone del corpo. Per svolgere l'attività di tatuaggio e piercing è necessario presentare apposita documentazione allo sportello unico per le attività produttive del Comune nel quale è sito l'immobile adibito all'esercizio. Se lo scarico dei reflui è sprovvisto di autorizzazione o necessita di modifiche: Dovrà inoltre essere in possesso di:
FACCHINAGGIO, PULIZIA E DISINFESTAZIONE L' attività di facchino non imprenditore, può essere esercitata previa denuncia di inizio attività al Comune di residenza, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti soggettivi. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. LAVANDERIE L'esercizio dell'attività di lavanderia artigianale è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui ed alle emissioni in atmosfera; mentre non è necessaria nessuna autorizzazione specifica per lo svolgimento dell'attività stessa. La documentazione da presentare comprende domanda unica con allegate: Dovrà inoltre essere in possesso di:
La documentazione comprende:
- dichiarazione inizio attività di estetista
- richiesta di parere igienico sanitario per i locali (e relativi allegati)
- richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui (e relativi allegati)
- certificazione di qualifica professionale per l'attività di estetista;
- certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali ad uso artigianato di servizio (salvo se esercitato nei locali della propria abitazione e presso il cliente)
"Tatuaggio" consiste nell'inserimento di pigmenti colorati nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, detto "tatuaggio ornamentale".
Non avendo una normativa specifica, queste attività vengono assimilate a quelle di acconciatore ed estetista, tranne che per quanto riguarda le indicazioni tecniche specifiche emanate dalla Regione.
La documentazione comprende:
- dichiarazione inizio attività
- richiesta di parere igienico sanitario per i locali (e relativi allegati)
- richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui (e relativi allegati)
- attestato di frequenza al corso ausl per l'attività di tatuaggio e piercing;
- certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali.
La documentazione da presentare comprende:
- denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della l. 241/90 e s.m.i.
- copia documento identità
L'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa.
Inoltre, l'esercizio specifico di lavanderia a secco è classificata dal d.m. 05/09/1994 come attività insalubre quindi è subordinata all'assegnazione della classificazione.
Per svolgere l'attività di lavanderia artigianale è quindi necessario presentare apposita documentazione allo sportello unico per le attività produttive del Comune nel quale è sito l'esercizio.
- eventuale richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui (e relativi allegati);
per eventuale si intende se fabbricato sprovvisto o se lo scarico necessita di modifica/voltura.
- eventuale richiesta di autorizzazione/comunicazione di emissioni in atmosfera (e relativi allegati);
per eventuale si intende se locali sprovvisti di autorizzazione/comunicazione alle emissione in atmosfera o se sono previste modifiche e/o voltura.
- certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali ad uso artigianato produttivo.
PANIFICI
La legge 248/2006 ha riservato la denominazione di "panificio" alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale e la denominazione di "pane fresco" al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale.
L' impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare, corredata degli appositi allegati, allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dovrà inoltre essere in possesso di:
La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
La documentazione da presentare comprende:
- dichiarazione inizio attività di panificatore;
- dichiarazione inizio attività - igienico sanitaria;
- eventuale richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui (e relativi allegati);
per eventuale si intende se fabbricato sprovvisto o se lo scarico necessita di modifica/voltura
- eventuale richiesta/comunicazione di emissioni in atmosfera (e relativi allegati);
per eventuale si intende se l'attività prevede punti di emissione in atmosfera
- certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali ad uso artigianato produttivo