AFFITTACAMERE
L'esercizio di affittacamere ha come caratteristiche principali quelle di avere strutture:
· gestite in forma di impresa;
· composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile;
· con caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di civile abitazione.
L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. in tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".
Per ciò che concerne i requisiti e gli standard delle strutture, si rimanda al sito ufficiale della regione emilia romagna dove è possibile reperire le d.g.r. n.2186/2005, n.802/2007 e s.m. e i. con relative determine di esecuzione.
L'attività è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su apposito modulo.
Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.
ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
La Regione Emilia Romagna, con la legge n. 16/2004, ha definito:
"strutture alberghiere" gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere specificando che si intende per:
"alberghi" le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di essi, forniscono alloggio, servizi accessori e eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività.
"residenze turistico alberghiere" le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'attodi giunta regionale di attuazione.
L'apertura di nuova struttura ricettiva alberghiera è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune ove è sito l'immobile, mentre i subentri in strutture già autorizzate, se non vengono apportate modifiche rispetto lo stato autorizzato, sono soggette a denuncia di inizio attività, sempre da presentare al comune sede della struttura.
L'autorizzazione all'esercizio abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati.
Il titolare/gestore della struttura, deve essere iscritto al registro delle imprese e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, inoltre deve comunicare periodicamente:
- i dati della consistenza ricettiva;
- i prezzi alla Provincia;
- i periodi di apertura e chiusura al Comune.
Per le attività alberghiere, la delibera di giunta regionale emilia romagna n. 916 del 25/6/2007 ha stabilito i parametri minimi, oltre che dei servizi, anche delle strutture, mentre la determina regionale n. 14994/2007 ne ha stabilito i marchi.
APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO
La locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico, ha come caratteristiche principali quelle di avere strutture:
· gestite in forma non imprenditoriale;
· in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche;
· contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi;
· nessuna fornitura di servizi aggiuntivi.
Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.
BED AND BREAKFAST
Per "bed and breakfast" si intende l'attività extralberghiera di accoglienza non professionale condotta da chi offra un servizio di alloggio e prima colazione nella casa in cui abita.
Ha come caratteristiche principali quelle di avere strutture:
· gestite in forma non imprenditoriale;
· in numero non superiore a tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni;
· con ospitalità massimo di 120 giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell'arco dell'anno solare
· con caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di civile abitazione
Per ciò che concerne i requisiti e gli standard delle strutture, si rimanda al sito ufficiale della regione emilia romagna dove è possibile reperire la D.G.R. n.2149/2004 e s.m. e i. con relative determine di esecuzione.
L'attività è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali.
L'attività è inoltre soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere nei periodi di disponibilità all'accoglienza.
Coloro che svolgono l'attività di b&b sono tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro la data d'inizio dell'attività e, comunque, entro l'1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno.
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
La legge regionale n. 16/2004, ha definito:
"strutture ricettive all'aria aperta" campeggi e i villaggi turistici specificando che si intende per:
"campeggio" i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
"villaggio turistico" i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse.
I campeggi per dare alloggio a chi è sprovvisto di mezzi autonomi, possono mettere a disposizione massimo il 35% del numero complessivo di piazzole autorizzate; mentre per i villaggi almeno il 35% dovrà essere messo a disposizione dal gestore, fino ad un massimo della totalità disponibile.
L'apertura di nuova struttura ricettiva all'aria aperta è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune ove è sito l'esercizio, mentre i subentri in strutture già autorizzate, se non vengono apportate modifiche rispetto lo stato autorizzato, sono soggette a denuncia di inizio attività, sempre da presentare al Comune sede della struttura.